Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
                                 39 
 
  1. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis)  le
imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano
fatto richiesta di iscrizione  al  Registro.  Tali  imprese  potranno
esercitare la revisione  legale  a  condizione  che  il  responsabile
dell'incarico che effettua la revisione  per  conto  dell'impresa  di
revisione soddisfi i requisiti previsti dai  commi  2  e  3,  lettera
a).». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2  (Abilitazione  all'esercizio  della  revisione
          legale) 
              1. L'esercizio della revisione legale e'  riservato  ai
          soggetti iscritti nel Registro. 
              2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
          fisiche che: 
              a) sono  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
          quelle   individuate   con   regolamento    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; 
              d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
          cui all'art. 4. 
              3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
              a) le persone  fisiche  abilitate  all'esercizio  della
          revisione  legale  in  uno   degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, che superano una  prova  attitudinale,
          effettuata in lingua italiana,  vertente  sulla  conoscenza
          della normativa italiana rilevante,  secondo  le  modalita'
          stabilite con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Consob; 
              b) a condizione che sia garantita  la  reciprocita'  di
          trattamento per i revisori legali italiani, i  revisori  di
          un Paese  terzo  che  possiedono  requisiti  equivalenti  a
          quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte  in
          tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
          superano  una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua
          italiana,  vertente  sulla   conoscenza   della   normativa
          nazionale rilevante, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob. 
              4.  Possono  chiedere  l'iscrizione  nel  Registro,  le
          societa' che soddisfano le seguenti condizioni: 
              a) i componenti del consiglio di amministrazione o  del
          consiglio di gestione sono in  possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita'  definiti   con   regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              b) la  maggioranza  dei  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione, o del consiglio di gestione e'  costituita
          da persone fisiche abilitate all'esercizio della  revisione
          legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
              c) nelle societa' regolate nei capi II, III  e  IV  del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e  per  quote  dei  soci  costituita  da  soggetti
          abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
          Stati membri dell'Unione europea; 
              d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
          del libro V del codice  civile,  azioni  nominative  e  non
          trasferibili mediante girata; 
              e) nelle societa' regolate nei capi V,  VI  e  VII  del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
              f) i responsabili della revisione legale  sono  persone
          fisiche iscritte al Registro. 
              5. Per le societa' semplici si osservano  le  modalita'
          di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile. 
              f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in  uno
          Stato membro che abbiano fatto richiesta di  iscrizione  al
          Registro. Tali imprese  potranno  esercitare  la  revisione
          legale a condizione che il responsabile  dell'incarico  che
          effettua la revisione per conto dell'impresa  di  revisione
          soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 
              6. L'iscrizione nel Registro da'  diritto  all'uso  del
          titolo di revisore legale. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Consob, definisce  con  regolamento  i  criteri  per  la
          valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al  comma
          3, lettera b), e individua con decreto i  Paesi  terzi  che
          garantiscono tale equivalenza.".