Art. 21 
 
Modifiche al Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. Il Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 
  Art.  24  (Provvedimenti  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze). - 1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  quando
accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita'  di  revisione
legale, puo' applicare le seguenti sanzioni: 
    a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica  o  giuridica
responsabile della violazione di porre termine al comportamento e  di
astenersi dal ripeterlo; 
    b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione  di
revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14; 
    c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione  pubblica  di
biasimo, che  indica  la  persona  responsabile  e  la  natura  della
violazione; 
    d)   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   mille   a
centocinquantamila euro; 
    e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non  superiore  a
tre anni, del soggetto al quale  sono  ascrivibili  le  irregolarita'
connesse all'incarico di revisione legale; 
    f) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale; 
    g) il divieto per il revisore legale o la societa'  di  revisione
legale di accettare  nuovi  incarichi  di  revisione  legale  per  un
periodo non superiore a tre anni; 
    h) la cancellazione  dal  Registro  del  revisore  legale,  della
societa' di revisione o del responsabile dell'incarico. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'  applicare  le
sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: 
    a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo; 
    b)   inosservanza   degli   obblighi   di   comunicazione   delle
informazioni  di  cui  all'articolo  7,  nonche'  dei  dati  comunque
richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o  della
societa' di revisione legale, degli incarichi da essi  svolti  e  dei
relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al  presente  comma,
la sanzione amministrativa pecuniaria  si  applica  nella  misura  da
cinquanta euro a duemilacinquecento euro. 
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   dispone   la
cancellazione dal Registro dei revisori  legali,  della  societa'  di
revisione o  del  responsabile  della  revisione  legale  quando  non
ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2. 
  4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo  puo',  su
richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano  trascorsi
almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica  sul  sito
istituzionale della revisione  legale  ogni  sanzione  amministrativa
comminata per violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura
della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui
e' stata comminata la sanzione. 
  6. Nel caso le sanzioni siano oggetto  di  impugnazione,  sul  sito
internet  della  revisione  legale  sono   altresi'   pubblicate   le
informazioni  concernenti  lo  stato  e   l'esito   dell'impugnazione
medesima. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  pubblicare  le
sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: 
    a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona
fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione; 
    b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilita' dei  mercati
finanziari o un'indagine penale in corso; 
    c) se  la  pubblicazione  arreca  un  danno  sproporzionato  alle
istituzioni o alle persone coinvolte. 
  8. Le sanzioni  comminate  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo  minimo  di
cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o  la
scadenza dei termini previsti. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi
coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento. 
  9. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  quando  accerta  la
mancata  o  l'inadeguata  adozione   di   un   sistema   interno   di
segnalazione, puo', tenendo conto della loro gravita': 
    a) applicare alla  societa'  di  revisione  legale  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro; 
    b) ordinare alla persona giuridica responsabile della  violazione
di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo. 
  Art.  24-bis   (Sospensione   cautelare).   -   1.   Il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  puo'  disporre,  in  relazione  alla
gravita' del fatto, una sospensione cautelare  del  revisore  per  un
periodo non superiore a cinque anni. 
  2. La sospensione cautelare dal Registro e' comunque  disposta  nei
casi di applicazione da parte dell'Autorita'  giudiziaria  di  misure
cautelari personali o di convalida dell'arresto o del  fermo,  ovvero
di condanne, anche non definitive, che comportino  l'applicazione  di
una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. 
  3. Quando la sospensione  sia  stata  disposta  in  dipendenza  del
procedimento  penale  e  questo   si   concluda   con   sentenza   di
proscioglimento o di assoluzione  passata  in  giudicato  perche'  il
fatto non sussiste  o  perche'  il  fatto  contestato  non  e'  stato
commesso, la sospensione e' revocata con  decorrenza  dalla  data  di
pronuncia della sentenza. 
  Art. 24-ter (Sospensione per morosita'). - 1. Nel caso  di  mancato
versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai  sensi
dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza  prevista,
il Ministero dell'economia e delle finanze assegna  un  termine,  non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare  il  versamento.
Decorso detto ulteriore termine senza  che  il  pagamento  sia  stato
effettuato, il revisore o la societa' di revisione sono  sospesi  dal
Registro. 
  2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi  di  nominativi,  e'
comunicato  alla  casella  PEC  indicata  al  Registro  dal  soggetto
interessato o nelle altre forme  previste  dall'ordinamento.  Qualora
per l'elevato numero dei  destinatari  la  comunicazione  individuale
risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione puo'
essere pubblicato, in  forma  integrale  o  per  estratto,  sul  sito
istituzionale  contenente  il  portale  informatico  della  revisione
legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del
provvedimento di  sospensione  quando  l'iscritto  dimostri  di  aver
corrisposto  integralmente  i  contributi   dovuti,   gravati   dagli
interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. 
  4. Decorsi ulteriori  6  mesi  dalla  data  del  provvedimento  che
dispone la  sospensione  senza  che  l'iscritto  abbia  provveduto  a
regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  previa  comunicazione,  provvede  alla  cancellazione   dal
Registro dei revisori con le modalita' di cui al comma 2. 
  Art. 25 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni  amministrative
previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia
e delle finanze  con  provvedimento  motivato,  previa  contestazione
degli addebiti agli interessati,  da  effettuarsi  entro  centottanta
giorni dall'accertamento  ovvero  entro  trecentosessanta  giorni  se
l'interessato  risiede  o  ha  la  sede  all'estero,  e  valutate  le
deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 
  2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi   del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. 
  3.  Il  tipo  e  l'entita'  della  sanzione  o  del   provvedimento
amministrativo da adottare sono  definiti,  in  particolare,  tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: 
    a) la gravita' e la durata della violazione; 
    b) il grado di responsabilita' della persona che ha  commesso  la
violazione; 
    c) la solidita' finanziaria della persona responsabile; 
    d) l'ammontare dei profitti  ricavati  o  delle  perdite  evitate
dalla persona responsabile, se possono essere determinati; 
    e) il livello di  cooperazione  della  persona  responsabile  con
l'autorita' vigilante; 
    f)  precedenti  violazioni  delle  persona  fisica  o   giuridica
responsabile. 
  3-bis. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  stabilisce  con
proprio regolamento le fasi  e  le  modalita'  di  svolgimento  della
procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra  l'altro,  delle  garanzie
per gli iscritti al Registro. 
  3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di  sei  anni
dall'evento  che  puo'  dar  luogo   all'apertura   della   procedura
sanzionatoria. 
  3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di  cui  all'articolo  24
consistano in una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  la  medesima
sanzione e' ridotta alla meta' nel caso  di  pagamento  entro  trenta
giorni dall'avvenuta ricezione. 
  4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo e' ammessa opposizione  alla  Corte  d'appello  del
luogo in cui ha sede la societa' di revisione o  il  revisore  legale
autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata  commessa.
L'opposizione deve essere notificata  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni  dalla  sua  comunicazione  e  deve
essere depositata presso la cancelleria della Corte  d'appello  entro
trenta giorni dalla notifica. 
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  La
Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre   la
sospensione con decreto motivato. 
  6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per la presentazione  di  memorie  e  documenti,  nonche'  consentire
l'audizione anche personale delle parti. 
  7.  La  Corte  d'appello  decide  sull'opposizione  in  camera   di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 
  8. Copia del decreto e' trasmessa a cura  della  cancelleria  della
Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle  finanze  ai  fini
della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5. 
  Art. 26 (Provvedimenti  della  Consob).  -  1.  La  Consob,  quando
accerta la violazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,
9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e  17  del
presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli
articoli 4, 5, 6,  8,  10,  11,  15,  17,  18  e  26,  comma  8,  del
Regolamento europeo, puo' applicare le seguenti sanzioni: 
    a) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  diecimila  a
euro  cinquecentomila  nei  confronti  del  revisore  legale,   della
societa' di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la
violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e
4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; 
    b) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale relativi
a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; 
    c) il divieto al revisore legale o  alla  societa'  di  revisione
legale di accettare nuovi incarichi di revisione  legale  relativi  a
enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio  per
un periodo non superiore a tre anni; 
    d) la sospensione dal Registro, per un periodo  non  superiore  a
tre anni, del revisore legale, della societa' di revisione  legale  o
del  responsabile  dell'incarico  ai  quali   sono   ascrivibili   le
irregolarita'; 
    e) la cancellazione  dal  Registro  del  revisore  legale,  della
societa' di revisione legale  o  del  responsabile  dell'incarico  ai
quali sono ascrivibili le irregolarita'. 
  1-bis. La  Consob  comunica  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e)  ai  fini
della loro annotazione sul Registro. 
  1-ter. Quando le violazioni di cui al comma  1  sono  connotate  da
scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in  alternativa  alle
sanzioni indicate al medesimo comma, puo': 
    a) pubblicare una dichiarazione indicante il  responsabile  della
violazione e la natura della stessa; o 
    b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con  eventuale
indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento,
e di astenersi dal ripeterle. 
  1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine
di cui al comma 1-ter, lettera b),  la  Consob  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo. 
  1-quinquies. Quando le irregolarita' accertate  abbiano  comportato
l'emissione  di  una  relazione  di  revisione  che  non  soddisfa  i
requisiti stabiliti dall'articolo 14  del  presente  decreto  o,  ove
applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con
il provvedimento di applicazione della sanzione di cui  al  comma  1,
dichiara che la relazione  di  revisione  non  soddisfa  i  requisiti
stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o,  ove  applicabile,
dall'articolo 10 del Regolamento europeo. 
  1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo  18
del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del  Regolamento
europeo  puo'  comminare  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione legale le sanzioni di cui al comma  1,  lettera  a),  e  ai
commi 1-ter e 1-quater. 
  1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di  cui  al
comma 1, la  Consob,  per  l'inosservanza  delle  disposizioni  degli
articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme  di
attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8,  del  Regolamento
europeo,  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
diecimila a euro  cinquecentomila  nei  confronti  dei  membri  degli
organi di amministrazione e direzione  delle  societa'  di  revisione
legale quando  l'inosservanza  e'  conseguenza  della  violazione  di
doveri propri  o  dell'organo  di  appartenenza  e  ricorrono  una  o
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) la condotta ha inciso  in  modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e  per  la
qualita' della revisione legale della societa' di revisione; 
    b)  la  condotta  ha  contribuito  a   determinare   la   mancata
ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter e
17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli
articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo. 
  1-octies. Con il provvedimento di applicazione della  sanzione,  in
ragione della gravita' della violazione  accertata,  la  Consob  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
temporanea, per un periodo non superiore a tre  anni,  dall'esercizio
di funzioni presso le societa' di revisione legale. 
  1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli  obblighi
di  cui  all'articolo  14,  comma  6,  da  parte  degli   organi   di
amministrazione di un  ente  di  interesse  pubblico  o  di  un  ente
sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali  organi
responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa  pecuniaria
da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le  violazioni  rivestono
particolare gravita' la Consob puo' interdire temporaneamente, per un
periodo  non  superiore  a  tre  anni,  i  membri  degli  organi   di
amministrazione   e   direzione   responsabili    delle    violazioni
dall'esercizio di funzioni presso gli enti di  interesse  pubblico  o
gli enti sottoposti a regime intermedio. 
  1-decies.  La  Consob,  quando  accerta  la  mancata  o  inadeguata
adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo
26-bis, puo' applicare alla societa' di revisione legale la  sanzione
di cui al comma 1, lettera a). Nei  casi  di  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' si applicano i commi 1-ter e 1-quater. 
  2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10  e  17
del presente decreto, e delle relative norme di attuazione,  e  degli
articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti  diversi
da quelli  di  cui  ai  commi  1  e  1-sexies,  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 
  2-bis.  Qualora  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10 e 17, e delle  relative  norme  di  attuazione,  e  degli
articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile  ai  soci,  ai
componenti dell'organo  di  amministrazione  o  ai  dipendenti  della
societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo'  adottare
nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma  1,
lettere d) ed e). 
  3. La Consob dispone la cancellazione  dal  Registro  del  revisore
legale,  della  societa'  di  revisione  legale  o  del  responsabile
dell'incarico quando non ottemperino ai  provvedimenti  indicati  nel
comma 1, lettere c) e d), e comunica il  provvedimento  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro. 
  4. Ai procedimenti sanzionatori di  cui  al  presente  articolo  si
applica l'articolo 195 del TUF. 
  4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente  articolo  si  applicano
gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF. 
  Art. 26-bis (Sistemi interni di segnalazione delle  violazioni).  -
1. Le societa' di revisione legale adottano procedure specifiche  per
la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o
fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive  della
disciplina in materia di revisione legale dei conti. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
    a) la riservatezza  dei  dati  personali  del  segnalante  e  del
presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole  che
disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
giudiziaria  in  relazione  ai  fatti  oggetto  della   segnalazione;
l'identita'   del   segnalante    e'    sottratta    all'applicazione
dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e non puo' essere rivelata per tutte le  fasi  della  procedura,
salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorita' giudiziaria; 
    b) la tutela adeguata del  soggetto  segnalante  contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o  comunque  sleali   conseguenti   alla
segnalazione; 
    c)  un  canale  specifico,  indipendente  e   autonomo   per   la
segnalazione; 
    d) il diritto  del  presunto  responsabile  della  violazione  di
essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei  suoi
confronti, salvo ogni  ulteriore  diritto  alla  difesa.  Si  applica
l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. 
  3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura
di cui al comma  1  non  costituisce  di  per  se'  violazione  degli
obblighi derivanti dal  rapporto  di  lavoro,  salve  le  ipotesi  di
segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni
attuative del presente articolo, sentita la Consob. 
  Art. 26-ter (Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e la  Consob  ricevono,  secondo  le  rispettive  competenze,
segnalazioni  che  si  riferiscono  a   violazioni   riguardanti   la
disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti,
le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  la   Consob
stabiliscono condizioni, limiti e procedure per  la  ricezione  delle
segnalazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e   requisiti   indicati
all'articolo 26-bis, comma 2. 
  3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle
segnalazioni di cui al  comma  1  e'  effettuata  con  modalita'  che
salvaguardino  comunque  la  riservatezza  del   segnalante   e   del
segnalato. 
  Art.  27  (Falsita'  nelle  relazioni  o  nelle  comunicazioni  dei
responsabili della revisione  legale).  -  1.  I  responsabili  della
revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri
un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre  comunicazioni,  con
la consapevolezza  della  falsita'  e  l'intenzione  di  ingannare  i
destinatari delle comunicazioni,  attestano  il  falso  od  occultano
informazioni concernenti  la  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto  a  revisione,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni
sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta  non  ha  loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 
  2. Se la  condotta  di  cui  al  comma  1  ha  cagionato  un  danno
patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,  la  pena  e'  della
reclusione da uno a quattro anni. 
  3. Se il fatto previsto dal comma 1 e'  commesso  dal  responsabile
della revisione legale di un ente di interesse  pubblico  o  di  ente
sottoposto a regime intermedio, la pena e' della reclusione da uno  a
cinque anni. 
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 e'  commesso  dal  responsabile
della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un  ente
sottoposto a regime intermedio per denaro o  altra  utilita'  data  o
promessa, ovvero in concorso  con  gli  amministratori,  i  direttori
generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena
di cui al comma 3 e' aumentata fino alla meta'. 
  5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette
l'utilita' nonche' ai direttori generali e ai componenti  dell'organo
di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di  interesse
pubblico o dell'ente sottoposto a regime  intermedio  assoggettati  a
revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. 
  Art. 28 (Corruzione  dei  revisori).  -  1.  I  responsabili  della
revisione legale, i quali, a seguito della dazione o  della  promessa
di utilita', per se' o per un terzo, compiono od  omettono  atti,  in
violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,  cagionando
nocumento alla societa', sono puniti con la  reclusione  sino  a  tre
anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. 
  2.  Il  responsabile  della  revisione  legale   e   i   componenti
dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della societa'
di revisione legale, i quali, nell'esercizio della  revisione  legale
dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti  a
regime intermedio o delle societa' da questi controllate,  fuori  dei
casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra  utilita'  data  o
promessa, compiono od omettono  atti  in  violazione  degli  obblighi
inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno  a  cinque
anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. 
  3. Si procede d'ufficio. 
  Art. 29 (Impedito controllo). -  1.  I  componenti  dell'organo  di
amministrazione  che,  occultando  documenti  o  con   altri   idonei
artifici, impediscono o  comunque  ostacolano  lo  svolgimento  delle
attivita' di revisione  legale  sono  puniti  con  l'ammenda  fino  a
settantacinquemila euro. 
  2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o
a terzi, si applica la pena dell'ammenda  fino  a  settantacinquemila
euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 
  3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o  di
enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi  1  e  2
sono raddoppiate. 
  4. Si procede d'ufficio. 
  Art. 30 (Compensi illegali). - 1. Il responsabile  della  revisione
legale e i componenti dell'organo di amministrazione,  i  soci,  e  i
dipendenti della societa'  di  revisione  legale,  che  percepiscono,
direttamente  o  indirettamente,  dalla   societa'   assoggettata   a
revisione legale compensi in denaro o in altra  forma,  oltre  quelli
legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno  a  tre
anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 
  2.  La  stessa  pena  si  applica  ai  componenti  dell'organo   di
amministrazione,  ai  dirigenti  e  ai  liquidatori  della   societa'
assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non
dovuto. 
  Art.  31  (Illeciti   rapporti   patrimoniali   con   la   societa'
assoggettata  a  revisione).  -  1.  Gli   amministratori,   i   soci
responsabili della revisione legale e i dipendenti della societa'  di
revisione  che  contraggono  prestiti,  sotto  qualsiasi  forma,  sia
direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata
a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata,
o si fanno prestare da una  di  tali  societa'  garanzie  per  debiti
propri, sono puniti con la reclusione da uno a  tre  anni  e  con  la
multa da euro 206 a euro 2.065. 
  Art. 32 (Disposizioni comuni). - 1. Se  dai  fatti  previsti  dagli
articoli 27, commi 3, 4 e 5,  28,  comma  2,  30  e  31  deriva  alla
societa' di revisione legale o alla societa' assoggettata a revisione
un danno di rilevante gravita', la pena e' aumentata fino alla meta'. 
  2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e'
comunque  acquisita.  L'autorita'  giudiziaria  e'  tenuta   a   dare
immediata notizia al Ministero dell'economia e delle  finanze  quando
nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali: 
    a) e' esercitata l'azione penale; 
    b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; 
    c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio. 
  3. Deve essere altresi' comunicata  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob, a cura  del  cancelliere  dell'autorita'
giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza  penale  pronunciata  a
carico  dei  responsabili  della  revisione  legale,  dei  componenti
dell'organo di amministrazione,  dei  soci  e  dei  dipendenti  della
societa' di revisione legale  per  i  reati  commessi  nell'esercizio
della revisione legale.».