Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
                                 39 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituita, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale  per
i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse  finanziarie  e
strumentali della Commissione prevista dall'articolo  1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1998,  n.  99,  che  e'
contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche'  la
composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art.  42  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 42  (Personale).  -  1.  Al  fine  di  assicurare
          l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze  dal  presente
          decreto, in sede di  prima  applicazione  dello  stesso  il
          predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui  all'art.
          1, comma 14, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a
          decorrere  dall'anno  2010,  puo'  conferire  fino  a   tre
          incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al
          limite quantitativo previsto dall'art.  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  ai  divieti  ed  alle  limitazioni
          previsti dalla legislazione vigente. I  predetti  incarichi
          sono  conferiti  su  posti  individuati  nell'ambito  della
          dotazione organica del Ministero con decreto da emanare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituita, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  la  Commissione  centrale  per   i
          revisori  legali.  Ad  essa  sono  trasferite  le   risorse
          finanziarie  e  strumentali  della   Commissione   prevista
          dall'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  6
          marzo 1998, n. 99, che e'  contestualmente  soppressa.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  compiti   della   Commissione,   nonche'   la
          composizione   e   i   relativi   compensi.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio."