Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
                                 39 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo, e' abrogato; 
    b) al comma 4, le parole: «Fino all'emanazione dei  provvedimenti
previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13,  17,
20»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino   all'emanazione   dei
provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13,». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art.  43  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  43  (Abrogazioni   e   disposizioni   finali   e
          transitorie). - 1. Sono abrogati ma  continuano  ad  essere
          applicati  fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   dei
          regolamenti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanati ai sensi del presente decreto legislativo: 
              a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
              b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; 
              c) il decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo
          1998, n. 99; 
              d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; 
              e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; 
              f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
          2000, n. 233; 
              g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; 
              h) l'art. 52,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385; 
              i) l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
              j) l'art. 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
              k) l'art. 163, comma 1, lettera b),  comma  2,  lettere
          a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              l) l'art. 2409-quinquies del codice civile. 
              2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi  delle
          norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano
          ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob
          ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. 
              3. I principi di revisione che alla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto  risultano  emanati  ai  sensi
          dell'art. 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58,  continuano  ad  essere  applicati
          fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  principi  di
          revisione  emanati  ai  sensi  dell'art.  11  del  presente
          decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di  cui
          all'art. 12, comma 1, i principi di revisione sono  emanati
          ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera  a),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli
          articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 13,  per  revisore  legale  si
          intende il soggetto  iscritto  nel  Registro  dei  revisori
          contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
          n. 88, e per societa' di revisione legale  la  societa'  di
          revisione iscritta nell'Albo  speciale  delle  societa'  di
          revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, o nel  Registro  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
              5. Fino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 1 i  revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione
          diverse da quelle iscritte nell'Albo di  cui  all'art.  161
          del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non
          possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti
          di interesse pubblico. 
              6.  In  deroga  al   comma   5,   gli   incarichi   che
          «nell'esercizio in corso» alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  risultano  gia'  conferiti  ai  sensi
          dell'art. 2409-quater del  codice  civile  proseguono  fino
          alla prima scadenza del mandato  successiva  all'emanazione
          dei provvedimenti di cui al comma 1. 
              7. Fino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza  di  cui
          all'art. 22, comma 1, con riferimento ai soggetti  iscritti
          nell'Albo di cui all'art. 161 del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58. 
              8. Hanno diritto all'iscrizione  nel  Registro  di  cui
          all'art. 2 le persone fisiche e le societa' che, al momento
          dell'entrata in vigore del Registro di  cui  al  Capo  III,
          sono gia' iscritti al Registro dei  revisori  contabili  di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
          88, e all'Albo speciale delle societa' di revisione di  cui
          all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58. 
              9.  Fino  alla  data   di   entrata   in   vigore   dei
          provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  la  Consob  provvede
          all'iscrizione dei  revisori  e  degli  enti  di  revisione
          contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,  comma  1,  in
          un'apposita sezione dell'albo speciale  delle  societa'  di
          revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, secondo  i  termini  e  le  modalita'
          dalla stessa stabiliti. 
              10. I corrispettivi delle convenzioni di  cui  all'art.
          21, comma 3, sono  determinati  nel  limite  dell'ammontare
          delle risorse di cui all'art. 21, comma 7, e  tenuto  conto
          delle altre spese derivanti dalle  attivita'  previste  dal
          presente decreto. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".