Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
                                 39 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  della
giustizia, indice, almeno una  volta  l'anno,  l'esame  di  idoneita'
professionale  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   revisione
legale.»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.  Nell'ambito
della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis,  vengono
definite le modalita'  di  esonero  dal  controllo  delle  conoscenze
teoriche per le materie, di cui al comma 2, che  hanno  gia'  formato
oggetto di esame universitario.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il  regolamento
di cui al comma 4, il  Ministro  della  giustizia  puo'  integrare  e
specificare le materie di cui al comma 2». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 4 (Esame  di  idoneita'  professionale).  -  1.Il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno,
          l'esame  di  idoneita'  professionale  per   l'abilitazione
          all'esercizio della revisione legale. 
              2. L'esame di idoneita' professionale ha  lo  scopo  di
          accertare il possesso delle conoscenze teoriche  necessarie
          all'esercizio dell'attivita' di revisione  legale  e  della
          capacita' di  applicare  concretamente  tali  conoscenze  e
          verte in particolare sulle seguenti materie: 
              a) contabilita' generale; 
              b) contabilita' analitica e di gestione; 
              c) disciplina del bilancio di esercizio e del  bilancio
          consolidato; 
              d) principi contabili nazionali e internazionali; 
              e) analisi finanziaria; 
              f) gestione del rischio e controllo interno; 
              g) principi di revisione nazionale e internazionali; 
              h) disciplina della revisione legale; 
              i) deontologia professionale ed indipendenza; 
              l) tecnica professionale della revisione; 
              m) diritto civile e commerciale; 
              n) diritto societario; 
              o) diritto fallimentare; 
              p) diritto tributario; 
              q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
              r) informatica e sistemi operativi; 
              s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
              t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
              u) matematica e statistica. 
              3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)  a
          u),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e   della
          capacita' di applicarle concretamente e' limitato a  quanto
          necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
              3-bis. Nell'ambito  della  convenzione  quadro  di  cui
          all'art. 3, comma 1-bis, vengono definite le  modalita'  di
          esonero dal controllo  delle  conoscenze  teoriche  per  le
          materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato  oggetto
          di esame universitario. 
              4. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          disciplina con regolamento le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo, definendo, tra l'altro: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; 
              b)   le   modalita'   di   nomina   della   commissione
          esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; 
              c)  il  contenuto  e  le   modalita'   di   svolgimento
          dell'esame di idoneita' professionale; 
              d) i casi  di  equipollenza  con  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
          le eventuali integrazioni richieste. 
              4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al   Registro   sono
          esonerati dall'esame di  idoneita'  i  soggetti  che  hanno
          superato gli esami di Stato di cui agli articoli  46  e  47
          del decreto legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  fermo
          l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente  previsto
          per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore
          legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
          alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro  della
          giustizia,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, da adottare  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  senza  la
          previsione, per i candidati, di maggiori oneri e  di  nuove
          sessioni di esame. 
              5. Con il regolamento di cui al comma  4,  il  Ministro
          della giustizia puo' integrare e specificare le materie  di
          cui al comma 2.".