Art. 5 
 
                         Formazione continua 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel Registro  sono
tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. 
  2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi
di aggiornamento professionale  definiti  annualmente  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento  e  al
mantenimento   delle   conoscenze   teoriche   e   delle    capacita'
professionali. Almeno meta' del programma di  aggiornamento  riguarda
le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione
del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali
e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione  legale
previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla  direttiva
2014/56/UE, la disciplina  della  revisione  legale,  la  deontologia
professionale,  l'indipendenza  e  la  tecnica  professionale   della
revisione. 
  3. Il periodo  di  formazione  continua  e'  triennale.  I  trienni
formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
  4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi  formativi
e' espresso in termini di crediti formativi. 
  5. In ciascun anno l'iscritto  deve  acquisire  almeno  20  crediti
formativi, per un totale di un minimo di  60  crediti  formativi  nel
triennio. 
  6. L'attivita' di formazione continua puo' essere svolta: 
    a) attraverso la  partecipazione  a  programmi  di  formazione  a
distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  anche
attraverso organismi convenzionati; 
    b) presso societa'  o  enti  pubblici  e  privati,  provvisti  di
struttura  territoriale  adeguata  alla  natura   dell'attivita'   di
formazione ed alle modalita' di svolgimento dei programmi  formativi,
accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione. 
  7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma  6,  lettera
b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della
struttura organizzativa, della  articolazione  territoriale  e  della
esperienza professionale, la qualita' della formazione offerta; 
    b) comprovata  esperienza,  almeno  triennale,  nel  campo  della
formazione professionale  di  studenti  universitari,  professionisti
nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti  e  funzionari
pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4; 
    c) impiego, nell'attivita' di  formazione,  di  docenti  con  una
comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di  cui
all'articolo 4; 
    d)  organizzazione  ispirata  a  criteri  di  economicita'  della
prestazione. 
  8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma  6,  lettera  b),
sono responsabili della qualita' e  della  pertinenza  dei  programmi
formativi, dell'effettivita' della partecipazione degli  iscritti  ai
corsi e  comunicano  annualmente  al  registro  l'assolvimento  degli
obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. 
  9. In caso di  violazione  degli  obblighi  previsti  nel  presente
articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera
b), e' revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia
e delle finanze. 
  10. L'attivita'  di  formazione,  effettuata  dai  revisori  legali
prevista dagli Albi professionali di appartenenza  e  da  coloro  che
collaborano all'attivita' di revisione  legale  o  sono  responsabili
della revisione all'interno di  societa'  di  revisione  che  erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  al  programma  annuale  di
aggiornamento professionale di cui al comma 2. 
  11. Gli ordini professionali e  le  societa'  di  revisione  legale
devono  comunicare  annualmente  al  Ministero  medesimo   l'avvenuto
assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori  iscritti
che hanno preso parte ai programmi di cui  al  comma  2,  nell'ambito
della  formazione  prevista  rispettivamente   dai   singoli   ordini
professionali e dalle societa' di revisione. 
  12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo
assolvimento degli obblighi formativi da  parte  degli  iscritti  nel
registro e procede, in caso di mancato adempimento,  all'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 24. 
  13.  Nell'espletamento  delle   proprie   funzioni   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  puo'  delegare  allo  svolgimento  di
compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici  o  privati,
selezionati con le procedure  previste  dalla  legge,  proponendo  la
sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati
e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.».