Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per accedere al concorso ed essere iscritti all'Albo e' necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'universita' statale della Repubblica italiana o presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione. 2. E', altresi', richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere dirigente di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in materia di tutela delle aree protette e della biodiversita' per un periodo non inferiore a sei anni; b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo ricoperto per almeno sette anni incarichi di servizio correlati a materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversita' o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, aver maturato almeno quattro anni di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Il periodo utile per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso che abbiano acquisito esperienze in materie di tutela delle aree protette e della biodiversita' e' di cinque anni; c) essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita', desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie e per almeno sei anni, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. 3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche di primo grado riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.
Note all'art. 2: Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.