Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
  1.  Per  accedere  al  concorso  ed  essere  iscritti  all'Albo  e'
necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 
    a) diploma di laurea  ai  sensi  dell'ordinamento  previgente  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    b)  laurea  specialistica,  o   magistrale,   conseguita   presso
un'universita'   statale   della   Repubblica   italiana   o   presso
un'universita' non statale abilitata a rilasciare  titoli  accademici
aventi valore legale. 
  Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto  il  possesso  di  un   titolo   di   studio   riconosciuto
equipollente a quelli indicati, secondo  la  vigente  normativa.  Gli
estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere  dichiarati
dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena  di
esclusione. 
  2.  E',  altresi',  richiesto  il  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) essere dirigente di ruolo  appartenente  alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in  materia  di
tutela delle aree protette e della biodiversita' per un  periodo  non
inferiore a sei anni; 
    b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, avendo ricoperto per almeno sette anni incarichi di  servizio
correlati a materie legate alla tutela delle aree  protette  e  della
biodiversita' o, se in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del
diploma  di  specializzazione  conseguito   presso   le   scuole   di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, aver maturato almeno  quattro  anni
di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del  dottorato  di
ricerca o del diploma di laurea. Il periodo utile  per  i  dipendenti
delle amministrazioni statali reclutati a seguito  di  corso-concorso
che abbiano acquisito esperienze in  materie  di  tutela  delle  aree
protette e della biodiversita' e' di cinque anni; 
    c)  essere  in  possesso  di  una  particolare   specializzazione
professionale,  culturale  e  scientifica  in   materia   di   tutela
dell'ambiente e  della  biodiversita',  desumibile  dalla  formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni  scientifiche  e
da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime  materie  e
per  almeno  sei  anni,  anche  presso  amministrazioni  statali,  in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. 
  3.  Il  candidato  attesta  il  possesso  dei  requisiti   mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' alle  previsioni  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica  le  condanne
penali o di applicazione della pena su richiesta delle  parti,  anche
di primo grado riportate, ivi comprese  quelle  per  le  quali  abbia
beneficiato della non menzione. Il candidato non e' tenuto a indicare
nella  dichiarazione  le  condanne  per  reati  depenalizzati  ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate,
ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509
          (Regolamento   recante   norme   concernenti    l'autonomia
          didattica  degli  atenei),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O.