Art. 3 Commissione di valutazione e giudizio di idoneita' 1. Il giudizio di idoneita' e' formulato sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 2 da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione e' composta da tre membri. La partecipazione alla Commissione di valutazione non da' diritto a compensi. Il Presidente e' scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili ed i restanti due componenti tra: a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino aver maturato una concreta esperienza professionale, per almeno quattro anni, in materia di tutela delle aree protette e della biodiversita'; b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali. 2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento ed aggiornato ogni quattro anni, nel quale sono individuati, in particolare, i criteri di valutazione e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli di cui all'articolo 2. Le modalita' di valutazione dei titoli possono essere integrate nel bando di cui all'articolo 1. 3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli - di studio, di servizio e scientifici - un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riportato nelle note all'articolo 2.