Art. 3 
 
 
         Commissione di valutazione e giudizio di idoneita' 
 
  1.  Il  giudizio  di  idoneita'  e'  formulato  sulla  base   della
valutazione dei titoli  di  cui  al  precedente  articolo  2  da  una
Commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. La Commissione e' composta  da  tre
membri. La partecipazione alla Commissione  di  valutazione  non  da'
diritto a compensi. Il Presidente e' scelto tra gli appartenenti alle
magistrature amministrative o contabili ed i restanti due  componenti
tra: 
    a) dirigenti di ruolo  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  che   risultino   aver   maturato   una   concreta   esperienza
professionale, per almeno quattro anni, in materia  di  tutela  delle
aree protette e della biodiversita'; 
    b)       professori       universitari       in        discipline
naturalistico-ambientali. 
  2. La valutazione dei titoli, ai fini del giudizio di idoneita', e'
effettuata secondo le modalita' definite con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro sessanta giorni dall'emanazione  del  presente  regolamento  ed
aggiornato  ogni  quattro  anni,  nel  quale  sono  individuati,   in
particolare, i criteri di valutazione e  sono  stabiliti  i  punteggi
minimi  e  massimi  attribuibili  al  possesso  dei  titoli  di   cui
all'articolo 2. Le modalita' di valutazione dei titoli possono essere
integrate nel bando di cui all'articolo 1. 
  3. Sono  iscritti  all'Albo  coloro  che  riportano,  per  ciascuna
categoria di titoli - di  studio,  di  servizio  e  scientifici -  un
punteggio non  inferiore  a  quello  minimo  previsto  dal  bando  e,
complessivamente, un punteggio pari alla somma  dei  punteggi  minimi
assegnabili a ciascuna categoria di titoli. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 1, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo n.  165  del  2001,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 2.