Art. 4 
 
 
                Cancellazione e sospensione dall'Albo 
 
  1. Non  possono  essere  iscritti  all'Albo  e,  se  inclusi,  sono
cancellati dall'elenco coloro che: 
    a) si trovano in stato di interdizione  temporanea  dai  pubblici
uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea  e
di sospensione dagli uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle imprese; 
    b)  risultano   destituiti   o   dispensati   ovvero   licenziati
dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni; 
    c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato  conseguito  mediante
la produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; 
    d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi  dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, ancorche' non passate in  giudicato,  per
uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del
codice di procedura penale, ovvero per uno  dei  reati  previsti  dal
libro secondo, titolo II,  capo  I,  del  codice  penale  ovvero  per
qualunque delitto commesso ai danni  della  pubblica  amministrazione
ed, infine, per i reati previsti dal libro  II,  titolo  VI-bis,  del
codice penale, ancorche' nelle  ipotesi  in  cui,  in  considerazione
dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non consegue la  pena
accessoria dell'interdizione temporanea  dai  pubblici  uffici  o  la
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche  e  delle
imprese; 
    e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  salvi  gli
effetti della riabilitazione. 
  2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir  meno  di
uno dei requisiti di cui all'articolo 2, previo  contraddittorio  con
l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il
collocamento  in  posizione  di  quiescenza  determina   l'automatica
cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di  consentire
una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto e' tenuto a
comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque  non  oltre
la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio
collocamento in quiescenza. 
  3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto
all'Albo fatti, circostanze o notizie  di  rilevanza  penale  o  che,
comunque,     possono     compromettere     gravemente     l'immagine
dell'amministrazione  o  il  complessivo  giudizio  di  idoneita'  al
corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco  nazionale,
sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la  sospensione
dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto  mesi,  salvo
proroga  di  ulteriori  dodici  mesi  motivata  dal  permanere  delle
circostanze sopra indicate. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 407, comma  2,  lett.
          a), del codice di procedura penale: 
              «Art. 407. (Termini di durata  massima  delle  indagini
          preliminari). 
              (Omissis). 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto  2010,  n.  136),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.