Art. 4 Cancellazione e sospensione dall'Albo 1. Non possono essere iscritti all'Albo e, se inclusi, sono cancellati dall'elenco coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni; c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; d) hanno riportato sentenze penali di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorche' non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione ed, infine, per i reati previsti dal libro II, titolo VI-bis, del codice penale, ancorche' nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e) sono o sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. Il Ministero, nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, previo contraddittorio con l'interessato, dispone, motivatamente, la cancellazione dall'Albo. Il collocamento in posizione di quiescenza determina l'automatica cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ogni iscritto e' tenuto a comunicare al Ministero, con congruo anticipo, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza. 3. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di Direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale: «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». Si riporta il testo dell'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale: «Art. 407. (Termini di durata massima delle indagini preliminari). (Omissis). 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; (Omissis).». Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.