Art. 4 
 
 
                      Scelta del cognome comune 
 
  1. Nella dichiarazione di cui  all'articolo  3,  le  parti  possono
indicare il cognome  comune  che  hanno  stabilito  di  assumere  per
l'intera durata dell'unione ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge. La parte puo' dichiarare  all'ufficiale  di  stato  civile  di
voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso,  a  quello
comune. 
  2. A seguito della dichiarazione di cui al  comma  1  i  competenti
uffici  procedono   alla   annotazione   nell'atto   di   nascita   e
all'aggiornamento della scheda anagrafica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  del  comma  10  dell'articolo  1
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «10.  Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di  stato
          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la
          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,
          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio
          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale
          di stato civile.».