Art. 13 
 
         Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, 
                     tributari e amministrativi 
 
  1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate  e  di
polizia  a   causa   dell'impiego   nelle   missioni   internazionali
costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice  di
procedura civile, causa non imputabile e, ai fini  dell'articolo  37,
comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 153, secondo comma, del codice  di
          procedura civile e' il seguente: 
              «La parte che dimostra di essere incorsa  in  decadenze
          per causa ad essa non imputabile puo' chiedere  al  giudice
          di essere rimessa in termini. Il giudice provvede  a  norma
          dell'art. 294, secondo e terzo comma.». 
              -  Il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
          (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          recante delega al governo  per  il  riordino  del  processo
          amministrativo), e' pubblicato  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.