Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a  decorrere
dalla data della sua entrata  in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art.  27  della  Convenzione
          stabilita  dal  Consiglio  conformemente  all'art.  34  del
          trattato  sull'Unione  europea,   relativa   all'assistenza
          giudiziaria  in  materia  penale  tra  gli   Stati   membri
          dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000: 
              «Art.  27  (Entrata  in  vigore).  -  1.  La   presente
          convenzione e' sottoposta agli Stati membri per  l'adozione
          secondo le rispettive norme costituzionali. 
              2. Gli Stati membri notificano al  segretario  generale
          del Consiglio  dell'Unione  europea  lo  svolgimento  delle
          procedure  costituzionali  per  l'adozione  della  presente
          convenzione. 
              3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto
          Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di
          cui al paragrafo 2 da parte dello  Stato,  che  sia  membro
          dell'Unione europea al momento dell'adozione da  parte  del
          Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione,
          che procede per ottavo a detta formalita'. 
              4. La notifica da parte di uno Stato membro  successiva
          al ricevimento dell'ottava notifica di cui al  paragrafo  2
          fa si' che, 90 giorni  dopo  detta  notifica,  la  presente
          convenzione entri in vigore fra tale  Stato  membro  e  gli
          Stati membri per cui essa e' gia' in vigore. 
              5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del
          paragrafo  3,  ciascuno  Stato  membro   puo'   dichiarare,
          all'atto  della  notifica  di  cui  al   paragrafo   2,   o
          successivamente in qualsiasi altro momento, che applichera'
          la presente convenzione nelle sue relazioni con  gli  Stati
          membri che abbiano  fatto  la  stessa  dichiarazione.  Tali
          dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo  la  data
          di deposito. 
              6. La presente convenzione  si  applica  all'assistenza
          giudiziaria avviata successivamente  alla  data  della  sua
          entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo
          5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.».