Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Qualora uno o piu' dei decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della  presente
legge  determinino  nuovi  o  maggiori   oneri,   che   non   trovino
compensazione  nei  rispettivi   ambiti,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori
oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).».