Art. 23 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai  derivati  del
pomodoro di cui all'articolo 24. 
  2. Qualora le denominazioni  di  vendita  di  cui  all'articolo  24
vengano  utilizzate  nella  etichettatura  dei   prodotti   e   nella
presentazione e  nella  relativa  pubblicita',  i  prodotti  medesimi
devono corrispondere alle definizioni  del  medesimo  articolo  24  e
rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.