Art. 3 Caratterizzazione e classificazione dei materiali 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, il richiedente provvede con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.