Art. 3 
 
 
          Caratterizzazione e classificazione dei materiali 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo  1,
comma 1, il richiedente provvede con oneri  a  proprio  carico,  alla
caratterizzazione, alla classificazione e alla  individuazione  delle
possibili opzioni di gestione  dei  materiali  secondo  le  modalita'
tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del  presente
decreto.