Art. 6 
 
 
             Scheda di inquadramento dell'area di escavo 
 
  1. La scheda di inquadramento  dell'area  di  escavo,  conforme  al
modello di cui all'allegato tecnico del presente decreto, deve essere
presentata   unitamente   all'istanza   finalizzata    ad    ottenere
l'autorizzazione alle operazioni. 
  2. La scheda di inquadramento dell'area  di  escavo  dovra'  essere
aggiornata ogni ventiquattro mesi e  comunque  a  seguito  di  eventi
eccezionali che possano aver determinato una  modifica  significativa
delle caratteristiche dei fondali. 
  3. In presenza di una scheda di inquadramento dell'area  di  escavo
aggiornata nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma
2, l'autorita' competente, su richiesta, puo' prorogare la  validita'
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei precedenti articoli 4  e
5, di ulteriori trentasei mesi.