(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 108)
 
                              Art. 108 
 
                     (Interruzione del giudizio) 
 
 
  1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la  morte
oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di  una  delle
parti o del  suo  rappresentante  legale  o  la  cessazione  di  tale
rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai  quali
spetta  di  proseguirlo  si  costituiscano  volontariamente,   oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione. 
 
 
  2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si  avvera
nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore,
questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. 
 
 
  3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e'
interrotto,  salvo  che  avvenga  la  costituzione  volontaria  o  la
riassunzione. 
 
 
  4.  Se  la  parte  e'  costituita  personalmente,  il  processo  e'
interrotto al momento dell'evento. 
 
 
  5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il  processo
e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato
dall'altra   parte,   o   e'   notificato   ovvero   e'   certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di  notificazione  di  uno
dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5. 
 
 
  6. Nell'udienza di discussione, il pubblico  ministero  se  ritiene
non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti  degli
eredi, ovvero di  successori  di  persona  giuridica,  puo'  chiedere
l'immediata declaratoria di estinzione  del  processo  nei  confronti
della parte colpita dall'evento interruttivo. 
 
 
  7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e'
interrotto dal giorno  della  morte,  radiazione  o  sospensione  del
procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del  comma
1. Non sono  cause  d'interruzione  la  revoca  della  procura  o  la
rinuncia ad essa. 
 
 
  8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera  o  e'  notificato
dopo la chiusura della discussione  davanti  al  collegio,  esso  non
produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.