(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 112)
 
                              Art. 112 
 
              (Casi di correzione di errori materiali) 
 
 
  1. Le  sentenze  e  le  ordinanze  non  revocabili  possono  essere
corrette, su ricorso  di  parte,  dallo  stesso  giudice  che  le  ha
pronunciate, qualora egli  sia  incorso  in  omissioni  o  in  errori
materiali o di calcolo. 
 
 
  2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a  cura
del  ricorrente.  A   seguito   della   notifica   la   sentenza   e'
ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette. 
 
 
  3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate  in  appello,  la
correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal  giudice
dell'appello.