(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 123)
 
                              Art. 123 
 
                              (Ricorso) 
 
 
  1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma  6,  promuovibili  ad
istanza di parte, in unico grado e innanzi alle  sezioni  riunite  in
speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso. 
 
 
  2. Il ricorso deve contenere: 
 
 
  a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore  e
delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
 
 
  b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto  o
il  provvedimento  impugnato  e  la  data  della  sua  notificazione,
comunicazione o comunque della sua conoscenza; 
 
 
  c) l'esposizione sommaria dei fatti; 
 
 
  d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; 
 
 
  e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; 
 
 
  f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione  della  procura
speciale  rilasciata  dal  ricorrente  nelle   forme   previste   dal
rispettivo ordinamento. 
 
 
  3. I motivi proposti in violazione del comma 2,  lettera  d),  sono
inammissibili.