(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 125)
 
                              Art. 125 
 
                       (Deposito del ricorso) 
 
 
  1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova  delle
avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle  sezioni
riunite entro dieci giorni decorrenti  dall'ultima  notificazione,  a
pena di inammissibilita'. 
 
 
  2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto  al  destinatario,  sin  dal
momento in cui  la  notificazione  dell'atto  si  perfeziona  per  il
notificante. 
 
 
  3. La parte che si avvale della facolta'  di  cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.