(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 154)
 
                              Art. 154 
 
                       (Deposito del ricorso) 
 
 
  1.  Il  ricorso  e'  depositato  nella  segreteria  della   sezione
giurisdizionale territorialmente competente insieme con  i  documenti
in esso indicati. 
 
 
  2. Il ricorso in materia  di  pensioni  di  guerra  e  di  pensioni
privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione  di
plico raccomandato alla segreteria della  sezione.  In  questo  caso,
della data di  spedizione  fa  fede  il  bollo  dell'ufficio  postale
mittente  e,  qualora  questo  sia  illeggibile,  la  ricevuta  della
raccomandata. 
 
 
  3.  Effettuato   il   deposito   del   ricorso,   l'amministrazione
competente, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'ufficio  di
segreteria, deve depositare i documenti in base  ai  quali  e'  stato
emesso  il  provvedimento  impugnato  e,   nei   casi   di   silenzio
dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere. 
 
 
  4. Il presidente procede, al momento del  deposito  del  ricorso  e
secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione  ad
uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.