(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 189)
 
                              Art. 189 
 
               (Legittimazione a proporre l'appello ) 
 
 
  1. L'appello e' proponibile dalle  parti  fra  le  quali  e'  stata
pronunciata   la   sentenza   di   primo   grado   e,   relativamente
all'impugnazione del pubblico ministero,  dal  procuratore  regionale
competente o dal procuratore generale.