(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 205)
 
                              Art. 205 
 
 (Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione) 
 
 
  1. Il ricorso  per  revocazione  non  sospende  l'esecuzione  della
sentenza  impugnata.  Tuttavia,  su  istanza  di  parte   e   qualora
dall'esecuzione  possa  derivare  grave  e  irreparabile  danno,   il
collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti,  con
ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa  o  che  sia
prestata congrua cauzione. 
 
 
  2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.