(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 59)
 
                               Art. 59 
 
 
                      (Esibizione di documenti) 
 
 
  1. Il pubblico  ministero  puo',  con  decreto  motivato,  disporre
l'esibizione  di  atti   e   documenti   detenuti   dalle   pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58,  comma  2,  ai
fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia  o  del  loro
eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter
del codice di procedura penale. 
 
 
  2. I soggetti di cui al comma 1  dell'articolo  56,  provvedono  ad
acquisire  gli  atti  e  la   documentazione   contestualmente   alla
notificazione del decreto d'esibizione al titolare  dell'ufficio  che
li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna  puo'  essere
differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero
contabile. 
 
 
  3. In caso di mancata esibizione, il  pubblico  ministero  dispone,
con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli
atti non esibiti. 
 
 
  4. Gli atti  e  i  documenti  pubblicati  su  siti  Internet  delle
pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi
siti.