(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 63)
 
                               Art. 63 
 
                        (Consulenze tecniche) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per
cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e  avvalersi
di consulenti tecnici. 
 
 
  2. La nomina del consulente  tecnico  avviene  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
 
 
  3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti,
nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono  dettate  le
disposizioni di carattere generale per la liquidazione  dei  compensi
del consulente e del custode.