(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
  (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi) 
 
 
  1. All'inizio di ciascun  anno  giudiziario,  il  presidente  della
sezione stabilisce i giorni della  settimana  e  le  ore  in  cui  la
sezione tiene le udienze di discussione. 
 
 
  2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno  presso
ciascuna sala di udienza. 
 
 
  3.  All'inizio  di  ogni  trimestre  il  presidente  della  sezione
determina con decreto la composizione  del  collegio  giudicante  per
ogni udienza di discussione. 
 
 
  4. Se all'udienza sono  presenti  giudici  in  numero  superiore  a
quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e'  formato  dal
presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi  di
primo grado e dai giudici piu' anziani,  fino  al  numero  di  cinque
componenti, per i collegi d'appello.