Art. 30 
 
                      Modifiche all'articolo 35 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e
procedure per la generazione della firma qualificata»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  i  dispositivi
per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo
elettronico  soddisfano  i  requisiti  di  cui  all'Allegato  II  del
Regolamento eIDAS.»; 
    c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di  una  firma»  e'
inserita la seguente: «elettronica»,  dopo  la  parola  «qualificata»
sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico»  e,  infine,
le  parole:  «dall'Allegato  III  della  direttiva  1999/93/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Allegato II del regolamento eIDAS»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La  conformita'  di
cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da  un  organismo
all'uopo designato da un altro Stato membro  e  notificato  ai  sensi
dell'articolo 30,  comma  2,  del  Regolamento  eIDAS.  Ove  previsto
dall'organismo di cui al periodo  precedente,  la  valutazione  della
conformita'  del  sistema  e  degli   strumenti   di   autenticazione
utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'AgID
in conformita' alle linee guida di cui al comma 5.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  35.  Dispositivi  sicuri  e  procedure  per   la
          generazione della firma qualificata 
              1. I dispositivi sicuri e le procedure  utilizzate  per
          la generazione delle firme devono presentare  requisiti  di
          sicurezza tali da garantire che la chiave privata: 
              a) sia riservata; 
              b) non possa essere derivata e che  la  relativa  firma
          sia protetta da contraffazioni; 
              c) possa essere sufficientemente protetta dal  titolare
          dall'uso da parte di terzi. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  i
          dispositivi per  la  creazione  di  una  firma  elettronica
          qualificata  o  di  un  sigillo  elettronico  soddisfano  i
          requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS. 
              2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al  comma
          1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a
          cui la firma si riferisce. I documenti  informatici  devono
          essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
          firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere
          conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto
          previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              3. Il secondo periodo del comma 2 non si  applica  alle
          firme  apposte  con  procedura  automatica.  La  firma  con
          procedura automatica e' valida se apposta  previo  consenso
          del titolare all'adozione della procedura medesima. 
              4. I dispositivi sicuri di firma devono  essere  dotati
          di  certificazione  di  sicurezza  ai  sensi  dello  schema
          nazionale di cui al comma 5. 
              5.  La  conformita'  dei  requisiti  di  sicurezza  dei
          dispositivi per  la  creazione  di  una  firma  elettronica
          qualificata  o  di  un   sigillo   elettronico   prescritti
          dall'Allegato II del Regolamento  eIDAS  e'  accertata,  in
          Italia, dall'Organismo di  certificazione  della  sicurezza
          informatica  in  base  allo   schema   nazionale   per   la
          valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
          tecnologia  dell'informazione,  fissato  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per  sua  delega,
          del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  i  Ministri  delle  comunicazioni,   delle   attivita'
          produttive e dell'economia e  delle  finanze.  L'attuazione
          dello  schema  nazionale  non  deve  determinare  nuovi   o
          maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato.  Lo  schema
          nazionale puo'  prevedere  altresi'  la  valutazione  e  la
          certificazione relativamente ad ulteriori  criteri  europei
          ed  internazionali,  anche  riguardanti  altri  sistemi   e
          prodotti afferenti  al  settore  suddetto.  La  valutazione
          della  conformita'  del  sistema  e  degli   strumenti   di
          autenticazione utilizzati  dal  titolare  delle  chiavi  di
          firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia  digitale  in
          conformita' ad apposite  linee  guida  da  questa  emanate,
          acquisito  il   parere   obbligatorio   dell'Organismo   di
          certificazione della sicurezza informatica. 
              6.  La  conformita'  di  cui  al  comma  5  e'  inoltre
          riconosciuta  se  accertata  da   un   organismo   all'uopo
          designato da un altro Stato membro e  notificato  ai  sensi
          dell'articolo 30,  comma  2,  del  Regolamento  eIDAS.  Ove
          previsto dall'organismo di cui al  periodo  precedente,  la
          valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti
          di autenticazione utilizzati dal titolare delle  chiavi  di
          firma e' effettuata dall'AgID  in  conformita'  alle  linee
          guida di cui al comma 5.»