Art. 54 
 
                     (Modifiche all'articolo 69 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 69 (Riuso  delle  soluzioni  e  standard  aperti).  -  1.  Le
pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi
informatici realizzati  su  specifiche  indicazioni  del  committente
pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il  relativo  codice
sorgente, completo della documentazione e  rilasciato  in  repertorio
pubblico sotto licenza aperta, in uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli  alle
proprie esigenze,  salvo  motivate  ragioni  di  ordine  e  sicurezza
pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. 
  2. Al fine di  favorire  il  riuso  dei  programmi  informatici  di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto, ove possibile,
che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e
a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche  tecniche
di SPC definite da AgID.».