Art. 4 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. All'articolo 17  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  209,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra gli stati di previsione dei  Ministeri  interessati  le
risorse  del  capitolo  "Fondo  da  ripartire  per  la   sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto  sospeso",  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2016.  Le  risorse  non  utilizzate  nel  corso  del  presente
esercizio  possono  esserlo,   in   conto   residui,   nell'esercizio
successivo». 
  2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano  nel
corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  incrementata  di
955.069.060 euro per l'anno 2016. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 ottobre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della  citata  legge
          n. 209 del 2015, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Disposizioni  diverse).  -  1.  In  relazione
          all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa  per  i
          quali  non  esistono   nel   bilancio   di   previsione   i
          corrispondenti   capitoli   nell'ambito    dei    programmi
          interessati, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  istituire  gli  occorrenti  capitoli   nei
          pertinenti programmi con propri decreti da comunicare  alla
          Corte dei conti. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
          residui, di competenza  e  di  cassa,  dal  "Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione"  del  programma  "Sostegno  alle
          politiche nazionali e comunitarie rivolte a  promuovere  la
          crescita ed il superamento degli squilibri  socio-economici
          territoriali",  nell'ambito  della  missione  "Sviluppo   e
          riequilibrio territoriale" dello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   per   l'anno
          finanziario 2016, ai  pertinenti  programmi  dei  Ministeri
          interessati, le quote da attribuire alle regioni a  statuto
          speciale, ai sensi  del  quinto  comma  dell'art.  126  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a trasferire, in termini  di  competenza  e  di
          cassa,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei   Ministri
          interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi
          degli stati di previsione delle amministrazioni  competenti
          a favore di appositi programmi destinati all'attuazione  di
          interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
              4. In relazione  ai  provvedimenti  di  riordino  delle
          amministrazioni  pubbliche,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare
          alle Commissioni  parlamentari  competenti,  le  variazioni
          compensative  di  bilancio  in  termini  di   residui,   di
          competenza e  di  cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la soppressione di  programmi,  che  si  rendano
          necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni  o  al
          trasferimento di competenze. 
              5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare  alle
          Commissioni  parlamentari  competenti,   negli   stati   di
          previsione della spesa che nell'esercizio finanziario  2015
          e in quello in corso siano stati interessati  dai  processi
          di ristrutturazione di cui al comma 4,  nonche'  da  quelli
          previsti  da  altre  normative  vigenti,   possono   essere
          effettuate variazioni compensative, in termini di  residui,
          di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  di  natura
          rimodulabile  dei  programmi,  fatta   eccezione   per   le
          autorizzazioni di spesa direttamente  regolate  con  legge,
          nonche' tra capitoli di programmi  dello  stesso  stato  di
          previsione limitatamente alle spese  di  funzionamento  per
          oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per  quelli
          strettamente    connessi    con    l'operativita'     delle
          amministrazioni. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di  bilancio  connesse  con  l'attuazione   dei   contratti
          collettivi nazionali di  lavoro  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  dello  Stato,  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali
          e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
          e  successive  modificazioni,  per   quanto   concerne   il
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio   del
          personale interessato. 
              7. Le risorse finanziarie relative ai  fondi  destinati
          all'incentivazione del personale civile dello Stato,  delle
          Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la  corresponsione
          del  trattamento   economico   accessorio   del   personale
          dirigenziale, non utilizzate alla chiusura  dell'esercizio,
          sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
          l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione,   negli   stati   di    previsione    delle
          amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate
          dalla  Commissione  europea  per  spese   sostenute   dalle
          amministrazioni medesime a carico dei pertinenti  programmi
          dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
          rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,  n.
          183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
          interessate, occorrenti per l'attuazione  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  emanati  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni, e dei  decreti  legislativi  concernenti  il
          conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della  medesima  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,   con   propri   decreti,   nei
          pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   delle
          amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti per l'applicazione del  decreto  legislativo  18
          febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni  in  materia
          di federalismo fiscale. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di cassa,  tra  lo
          stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente  per
          l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a
          statuto speciale" (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
          "Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di
          entrate erariali alle  stesse  spettanti  in  quota  fissa"
          (capitolo 2790) dello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   in   relazione   alla
          determinazione delle quote di  tributi  erariali  spettanti
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi  dei  rispettivi  statuti  di
          autonomia. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione   negli   stati    di    previsione    delle
          amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario  2016,
          delle somme versate all'entrata a titolo  di  contribuzione
          alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
          amministrazioni statali ai sensi  dell'art.  70,  comma  5,
          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  nonche'  di  quelle
          versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di
          servizi  ed  iniziative  finalizzati   al   benessere   del
          personale. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  nell'ambito
          di  ciascuno  stato  di  previsione   dei   Ministeri,   le
          variazioni  compensative  di  bilancio   tra   i   capitoli
          interessati  al  pagamento   delle   competenze   fisse   e
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art.  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   le
          variazioni  di   bilancio   compensative   occorrenti   per
          l'attuazione dell'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'art.  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del
          demanio le decisioni  di  spesa  relative  agli  interventi
          manutentivi sugli  immobili  in  uso  alle  amministrazioni
          dello Stato, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con
          propri  decreti,  su  proposta  dei  Ministri  interessati,
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra gli stanziamenti degli appositi  fondi  relativi
          rispettivamente alle  spese  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria, istituiti  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra  gli
          stessi ed i capitoli o i piani gestionali  degli  stati  di
          previsione di ciascun  Ministero  relativi  alle  spese  di
          manutenzione di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento
          della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi  di
          piccola manutenzione sugli immobili. 
              16. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  degli  stati  di
          previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi
          e  per  rimborso  di  passivita'  finanziarie  relative  ad
          operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato. 
              17. Le risorse finanziarie iscritte nei  fondi  per  il
          finanziamento di assegni una tantum in favore del personale
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, istituiti  negli  stati  di
          previsione  dei   Ministeri   interessati   in   attuazione
          dell'art. 8, comma  11-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  sono  ripartite  con  decreti  del
          Ministro competente. 
              18.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   le
          variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione
          alle riduzioni dei trasferimenti  agli  enti  territoriali,
          disposte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 
              19.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli  stati
          di previsione delle amministrazioni competenti per materia,
          che subentrano, ai sensi  della  normativa  vigente,  nella
          gestione  delle  residue   attivita'   liquidatorie   degli
          organismi  ed  enti  vigilati  dallo  Stato,  sottoposti  a
          liquidazione coatta amministrativa  in  base  all'art.  12,
          comma  40,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali  al
          31 dicembre 2015, versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico. 
              20.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate,  le  somme
          versate in entrata per essere destinate al finanziamento di
          progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla
          legge 27 dicembre 2002, n.  289,  dalla  legge  16  gennaio
          2003,  n.  3,   nonche'   dalle   successive   disposizioni
          legislative  di  modifica  ed  integrazione  delle  stesse,
          individuati  ed   approvati   dall'Agenzia   per   l'Italia
          digitale. 
              21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          destinate al CONI per il finanziamento dello sport,  e  sul
          capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  destinate  agli
          interventi gia' di competenza della soppressa  Agenzia  per
          lo sviluppo del settore ippico, per  il  finanziamento  del
          monte premi delle corse, in caso di  mancata  adozione  del
          decreto previsto dall'art. 1, comma  281,  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque,  nelle   more   dell'emanazione   dello   stesso,
          costituiscono  determinazione  della  quota   parte   delle
          entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  da  giochi
          pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
          Stato ai sensi del comma 282  del  medesimo  art.  1  della
          citata legge n. 311 del 2004. 
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
          interessate, occorrenti per l'attuazione dell'art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,
          relativo al trasferimento delle risorse umane,  strumentali
          e  finanziarie  del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione economica del Ministero dello  sviluppo  economico
          alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  all'Agenzia
          per la coesione territoriale. 
              23.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
          interessate, occorrenti per l'attuazione  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  emanato  ai  sensi
          dell'art. 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, concernente il  trasferimento  delle  risorse
          finanziarie  e  strumentali  dalle  scuole  di   formazione
          unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). 
              24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi  connessi
          alla  sistemazione  di  partite  contabilizzate  in   conto
          sospeso nonche' nei fondi da destinare alle  regioni,  alle
          province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti
          negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  in
          relazione all'eliminazione dei residui passivi di  bilancio
          e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito
          dell'attivita'  di  ricognizione   svolta   in   attuazione
          dell'art. 49, comma 2, lettere c) e d),  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del
          Ministro competente. 
              25.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni compensative per il  triennio  2016-2018  tra  i
          programmi  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
          interessati e il capitolo 3465,  art.  2,  dello  stato  di
          previsione dell'entrata, in relazione  al  contributo  alla
          finanza pubblica previsto dal  comma  6  dell'art.  46  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni, da  attribuire  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              26.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le  diverse
          finalita' di  spesa,  delle  risorse  finanziarie  iscritte
          negli stati di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare in attuazione dell'art. 19, commi 2 e
          3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
              27.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   le
          variazioni di bilancio occorrenti per  la  riduzione  degli
          stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti  per
          l'acquisto di beni e  servizi  in  applicazione  di  quanto
          disposto dall'art. 2,  comma  222-quater,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 
              28. Per corrispondere alle eccezionali  indilazionabili
          esigenze di servizio, il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a ripartire tra  le  amministrazioni
          interessate,  per  l'anno  finanziario  2016,  le   risorse
          iscritte sul fondo istituito ai  sensi  dell'art.  3  della
          legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della
          missione  "Fondi  da  ripartire",   programma   "Fondi   da
          assegnare", capitolo 3026, sulla  base  delle  assegnazioni
          disposte  con  l'apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri.  Tali  assegnazioni  tengono  conto
          anche  delle  risorse   finanziarie   gia'   iscritte   sui
          pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
          interessati   al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
          al 50 per cento delle risorse complessivamente  autorizzate
          per le medesime finalita' nell'anno  2015.  L'utilizzazione
          delle risorse e' subordinata alla registrazione del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  parte
          dei competenti organi di controllo. 
              29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, nel rispetto  dell'invarianza  degli  effetti  sui
          saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti,  variazioni  compensative,  in  termini  di
          competenza  e  di  cassa,  nell'ambito   degli   stati   di
          previsione di  ciascun  Ministero,  tra  i  capitoli  della
          categoria  2  -  consumi  intermedi  e  i  capitoli   della
          categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche  tra  titoli
          diversi, restando in ogni caso  precluso  l'utilizzo  degli
          stanziamenti  di  conto  capitale  per   finanziare   spese
          correnti. La compensazione non  puo'  riguardare  le  spese
          predeterminate per legge. 
              30.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          dei Ministri competenti, le variazioni compensative,  anche
          tra programmi diversi del medesimo stato di previsione,  in
          termini di residui,  di  competenza  e  di  cassa,  che  si
          rendano necessarie nel caso di  sentenze  definitive  anche
          relative  ad  esecuzione  forzata   nei   confronti   delle
          amministrazioni dello Stato. 
              31.  In  relazione  al   pagamento   delle   competenze
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art.  2,
          comma 197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con
          propri  decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle
          amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di
          previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
          missione "Ordine pubblico e sicurezza", programma "Servizio
          permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri   per   la   tutela
          dell'ordine  e   la   sicurezza   pubblica"   e   programma
          "Pianificazione  e   coordinamento   Forze   di   polizia",
          concernenti il trattamento accessorio del  personale  delle
          Forze di polizia e  del  personale  alle  dipendenze  della
          Direzione investigativa antimafia. 
              32.  In  relazione  al   pagamento   delle   competenze
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art.  2,
          comma 197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro della difesa, e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          propri decreti,  le  variazioni  compensative  di  bilancio
          concernenti la ripartizione  delle  competenze  accessorie,
          iscritte negli appositi fondi da ripartire dello  stato  di
          previsione del Ministero della  difesa,  nell'ambito  della
          missione  "Fondi  da  ripartire",   programma   "Fondi   da
          assegnare", spettanti al personale  delle  Forze  armate  e
          dell'Arma dei carabinieri. 
              33. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'art.  2,
          comma 197,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          riassegnare nello stato di previsione del  Ministero  della
          difesa  le  somme  versate  in   entrata   concernenti   le
          competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma  dei
          carabinieri  in  forza  extraorganica   presso   le   altre
          amministrazioni. 
              34. Su proposta del Ministro dell'interno, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le variazioni compensative negli stati di previsione  delle
          amministrazioni  interessate,   tra   le   spese   per   la
          manutenzione  dei   beni   acquistati   nell'ambito   delle
          dotazioni tecniche  e  logistiche  per  le  esigenze  delle
          sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito  della
          missione   "Ordine   pubblico   e   sicurezza",   programma
          "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica". 
              35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi
          previsto dall'art. 5, comma 2, del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma  12  del
          medesimo  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico,  variazioni
          compensative, in termini di residui,  di  competenza  e  di
          cassa,  tra  i  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico relativi  all'attuazione
          del citato programma di interventi e i  correlati  capitoli
          degli stati di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              35-bis. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire tra gli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri interessati le risorse  del  capitolo  "Fondo  da
          ripartire  per  la  sistemazione  contabile  delle  partite
          iscritte  al  conto  sospeso",  iscritto  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno 2016.  Le  risorse  non  utilizzate  nel  corso  del
          presente  esercizio  possono  esserlo,  in  conto  residui,
          nell'esercizio successivo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».