(Accordo di Parigi-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
    1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove  opportuno,
i  pozzi  e  i  serbatoi  di  gas  a  effetto  serra  come   indicato
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione,  comprese
le foreste. 
    2. Le Parti sono incoraggiate ad  agire  per  dare  attuazione  e
sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro
esistente stabilito nelle decisioni e negli  orientamenti  pertinenti
gia' convenuti in virtu' della convenzione per quanto  riguarda:  gli
approcci  regolatori  e  gli  incentivi  positivi  per  le  attivita'
relative   alla   riduzione   delle   emissioni    derivanti    dalla
deforestazione e dal degrado delle foreste, nonche'  al  ruolo  della
conservazione,   della   gestione   sostenibile   delle   foreste   e
dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via
sviluppo; gli approcci regolatori  alternativi,  quali  gli  approcci
congiunti di mitigazione e adattamento per la  gestione  integrale  e
sostenibile   delle    foreste,    riaffermando    contemporaneamente
l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini
di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.