(Accordo di Parigi-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
    1.  Le  Parti  che  sono  paesi  sviluppati  forniscono   risorse
finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di  sviluppo
per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando
ad adempiere  agli  obblighi  ad  essi  incombenti  in  virtu'  della
convenzione. 
    2. Le altre Parti sono incoraggiate  a  fornire  o  continuare  a
fornire volontariamente tale sostegno. 
    3. Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti  che  sono  paesi
sviluppati dovrebbero  continuare  a  svolgere  un  ruolo  guida  nel
mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma
di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo
dei finanziamenti pubblici, tramite  molteplici  azioni,  incluso  il
sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e  tenendo  conto
delle esigenze e delle priorita' delle Parti che sono paesi in via di
sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il  clima  dovrebbe
rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti. 
    4. La disponibilita' di  maggiori  risorse  finanziarie  dovrebbe
mirare a raggiungere un equilibrio  tra  adattamento  e  mitigazione,
tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorita'  ed
esigenze  delle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,   in
particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti  negativi
dei cambiamenti climatici e dotate di capacita' molto limitate, quali
i paesi meno  sviluppati  e  i  piccoli  Stati  insulari  in  via  di
sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a
titolo di dono per l'adattamento. 
    5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a
titolo indicativo, le informazioni sulla quantita' e  sulla  qualita'
delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del  caso  e  se
disponibili, i livelli previsti delle risorse  finanziarie  pubbliche
destinate alle Parti che sono paesi in  via  di  sviluppo.  Le  altre
Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni  due
anni tali informazioni su base volontaria. 
    6. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene  conto  delle
informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in  materia  di
finanziamenti per il clima comunicate  dalle  Parti  che  sono  paesi
sviluppati e/o dagli organismi creati in virtu' del presente accordo. 
    7. Ogni due anni le Parti che sono  paesi  sviluppati  comunicano
informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato
attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi  in  via
di sviluppo, conformemente alle modalita', procedure  e  linee  guida
che la conferenza delle Parti  che  funge  da  riunione  delle  Parti
dell'accordo adottera' in occasione della sua  prima  sessione,  come
indicato  all'articolo  13,  paragrafo  13.  Le  altre   Parti   sono
incoraggiate a fare altrettanto. 
    8. Il meccanismo finanziario della convenzione,  inclusi  i  suoi
enti di  gestione,  funge  da  meccanismo  finanziario  del  presente
accordo. 
    9. Le istituzioni che concorrono  all'applicazione  del  presente
accordo, inclusi gli enti  di  gestione  del  meccanismo  finanziario
della convenzione, mirano ad assicurare un  accesso  efficiente  alle
risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate
e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di
sviluppo, in particolare per i paesi  meno  sviluppati  e  i  piccoli
Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e
piani nazionali sul clima.