Art. 4 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
                               n. 309 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Nel caso di condanna  o  di  applicazione  di  pena  su
richiesta delle parti,  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne  sono  il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea  al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta  eccezione  per  il
delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il  reo  ha  la
disponibilita'  per  un  valore  corrispondente  a  tale  profitto  o
prodotto.»; 
    b) all'articolo 74, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Nei confronti del condannato e'  ordinata  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
dei  beni  che  ne  sono  il  profitto  o  il  prodotto,  salvo   che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa  non  e'
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per
un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
                «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione  illeciti
          di sostanze stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.  Chiunque,
          senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  coltiva,
          produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
          vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,  procura
          ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
          qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui
          alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
                a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
                b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo  n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto  previsto  dal  citato  articolo  54  del  decreto
          legislativo n. 274 del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, il giudice  che  procede,  o  quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione  di  pena
          su richiesta delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' ordinata la  confisca  delle
          cose che ne sono il  profitto  o  il  prodotto,  salvo  che
          appartengano a persona estranea  al  reato,  ovvero  quando
          essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto  di
          cui al comma 5, la confisca di beni di cui  il  reo  ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto.». 
              Il testo dell'articolo 74 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
                «Art.  74  (Associazione  finalizzata   al   traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope).  -  1.
          Quando tre o  piu'  persone  si  associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              7-bis. Nei confronti  del  condannato  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni di cui il reo  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a tale profitto o prodotto. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.».