(Accordo-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
     Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione 
 
  Un brevetto conferisce al suo titolare il  diritto  di  impedire  a
qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di: 
 
  a) fabbricare, offrire,  immettere  sul  mercato  o  utilizzare  un
prodotto oggetto del  brevetto,  o  importare  ovvero  conservare  il
prodotto a tali fini; 
 
  b) utilizzare un procedimento che e' oggetto del  brevetto  ovvero,
qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione
del procedimento e'  vietata  senza  il  consenso  del  titolare  del
brevetto,  offrire  il  procedimento  affinche'  sia  utilizzato  nel
territorio degli Stati  membri  contraenti  in  cui  il  brevetto  ha
effetto; 
 
  c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare  o  importare  ovvero
conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante  un
procedimento che e' oggetto del brevetto.