(Accordo-art. 77)
 
                             Articolo 77 
 
                         Requisiti di forma 
 
  1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate  e  sono
formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura. 
 
  2. Le decisioni e le ordinanze  del  tribunale  sono  emesse  nella
lingua del procedimento.