Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 
 
  1. All'articolo 1, del decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1,  e'   inserito   il   seguente:   «1-bis.
L'autorizzazione di cui  al  comma  1  e'  rilasciata  a  seguito  di
specifica istanza presentata  dai  soggetti  interessati,  anche  per
posta  certificata,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
    b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e,
limitatamente alle navi traghetto ro-ro e  ro-ro  pax,  iscritte  nel
registro internazionale, adibite a  traffici  commerciali  tra  porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente  personale
italiano o comunitario.». 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre  1997,  n.
          457, recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  febbraio  1998,  n.
          49. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). 1.
          E'  istituito  il  registro   delle   navi   adibite   alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
          internazionale», nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          specifica autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  le  navi  adibite   esclusivamente   a
          traffici commerciali internazionali. 
              1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
          a seguito di  specifica  istanza  presentata  dai  soggetti
          interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti; 
              2. Il Registro internazionale di  cui  al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                a) le navi che appartengono a soggetti italiani o  di
          altri Paesi dell'Unione  europea  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'art. 143  del  codice  della  navigazione,
          come sostituito dall'art. 7; 
              b) le navi che appartengono a soggetti  non  comunitari
          ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del  codice
          della navigazione; 
              c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non
          comunitari,  in  regime  di  sospensione  da  un   registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'art. 145 del codice della navigazione,  a  seguito  di
          locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea. 
              3. L'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
              4. Non possono comunque essere  iscritte  nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di cui all'art. 224  del  codice  della
          navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per  le
          navi da carico di oltre 650 tonnellate di  stazza  lorda  e
          nei limiti di un viaggio di cabotaggio  mensile  quando  il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza  o  diretto  verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere  b)
          e c).  Le  predette  navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato    esclusivamente    personale     italiano     o
          comunitario.».