Art. 7 Ambito di operativita' dell'opzione di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 1. L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario. 2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 1.
Note all'art. 7: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.