Art. 3 
 
                Intervento dell'Autorita' giudiziaria 
 
  1. Quando, a conclusione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  2,  permangono  ragionevoli  dubbi  circa  l'eta'  del
presunto minore non accompagnato  vittima  di  tratta,  la  Forza  di
Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione
all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.  L'atto  informativo
rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto  dettagliato  delle
attivita'  condotte  per  l'identificazione  del  presunto  minore  e
dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4  dell'articolo
2. 
  2. Il Giudice decide sulla  richiesta  di  autorizzazione  nei  due
giorni successivi alla ricezione  dell'atto  informativo,  salvo  che
ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti gia' condotti.
L'integrazione di cui al primo periodo  e'  svolta  immediatamente  e
comunque entro le successive quarantotto ore ed  il  termine  per  la
decisione  decorre  dalla  conoscenza  dell'esito   degli   ulteriori
accertamenti. 
  3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo  di  cui  al
comma 1  e  degli  accertamenti  svolti  ai  sensi  dell'articolo  2,
eventualmente integrati  ai  sensi  del  comma  2,  ritiene  che  non
sussistono  ragionevoli  dubbi  sulla  minore  eta'  della   presunta
vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione
all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. 
  4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al  comma  1,
indica il  soggetto  che  anche  temporaneamente  esercita  i  poteri
tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma  6,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua,
altresi',  la  struttura  sanitaria   pubblica   dotata   di   equipe
multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di
cui all'articolo  5,  avvalendosi,  ove  redatto,  di  un  elenco  di
strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province  autonome  e
dettando le conseguenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  19,  comma  6,
          del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  (Attuazione
          della   direttiva   2013/33/UE   recante   norme   relative
          all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale,
          nonche'  della  direttiva  2013/32/UE,  recante   procedure
          comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di protezione internazionale): 
              «Art. 19 (Accoglienza dei minori non  accompagnati).  -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative di prima accoglienza, istituite con decreto del
          Ministro dell'interno, sentita la Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, per il tempo  strettamente  necessario,  comunque  non
          superiore  a  sessanta  giorni,  alla   identificazione   e
          all'eventuale accertamento dell'eta', nonche'  a  ricevere,
          con modalita' adeguate alla loro  eta',  ogni  informazione
          sui diritti riconosciuti al minore  e  sulle  modalita'  di
          esercizio di tali diritti, compreso quello di  chiedere  la
          protezione   internazionale.   Le   strutture   di    prima
          accoglienza sono attivate dal  Ministero  dell'interno,  in
          accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata  la
          struttura, e gestite dal Ministero  dell'interno  anche  in
          convenzione con gli enti locali. Con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze per i profili  finanziari,  sono  fissati  le
          modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali,  in
          coerenza  con  la  normativa  regionale,  e  i  servizi  da
          erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla
          minore eta', nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali  del
          minore e dei  principi  di  cui  all'art.  18.  Durante  la
          permanenza  nella  struttura  di   prima   accoglienza   e'
          garantito  un  colloquio  con   uno   psicologo   dell'eta'
          evolutiva, ove  necessario  in  presenza  di  un  mediatore
          culturale,  per  accertare  la  situazione  personale   del
          minore, i motivi e le circostanze della  partenza  dal  suo
          Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche'  le  sue
          aspettative future. La  prosecuzione  dell'accoglienza  del
          minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
              2. I minori  non  accompagnati  richiedenti  protezione
          internazionale hanno accesso  alle  misure  di  accoglienza
          predisposte dagli enti locali ai sensi  dell'art.  1-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  fermo
          restando per i  minori  non  accompagnati  non  richiedenti
          protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di
          accoglienza nei limiti di cui all'art. 1, comma 183,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti  locali
          che partecipano alla ripartizione del Fondo  nazionale  per
          le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui  all'art.
          1-septies del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, prevedono specifici programmi  di  accoglienza
          riservati ai minori non accompagnati. 
              3.  In  caso  di  temporanea   indisponibilita'   nelle
          strutture  di  cui  ai  commi  1  e   2,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova,  secondo  gli  indirizzi  fissati  dal   Tavolo   di
          coordinamento di cui all'art. 16. I Comuni  che  assicurano
          l'attivita' di accoglienza  ai  sensi  del  presente  comma
          accedono ai contributi disposti dal Ministero  dell'interno
          a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza  dei  minori
          stranieri non accompagnati di cui all'art.  1,  comma  181,
          della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  nel  limite  delle
          risorse del medesimo Fondo. 
              3-bis. In presenza di arrivi consistenti e  ravvicinati
          di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa
          essere assicurata dai comuni  ai  sensi  del  comma  3,  e'
          disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione
          di strutture ricettive temporanee  esclusivamente  dedicate
          ai minori non accompagnati, con  una  capienza  massima  di
          cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati  in
          ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma  1
          del  presente  articolo.  L'accoglienza   nelle   strutture
          ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti
          del minore di eta' inferiore agli anni  quattordici  ed  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          nelle strutture  di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo.  Dell'accoglienza  del  minore  non  accompagnato
          nelle strutture di cui al presente comma e al comma  1  del
          presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
          struttura, al comune in cui si trova la  struttura  stessa,
          per il coordinamento con i servizi del territorio. (5) 
              4.  Il  minore  non  accompagnato   non   puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
              5. L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al giudice tutelare per l'apertura della tutela  e  per  la
          nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
          codice civile, al Procuratore della  Repubblica  presso  il
          Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i  minorenni
          per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte,
          nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al  fine  di
          assicurare il censimento e il monitoraggio  della  presenza
          dei minori non accompagnati. 
              6. Il tutore  possiede  le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
              7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
          e'   tempestivamente   avviata    ogni    iniziativa    per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle  risorse
          disponibili del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
          servizi  dell'asilo,  con  organizzazioni   internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari.».