Art. 5 Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' 1. L'accertamento dell'eta' e' condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasivita' progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione. 2. La procedura per la determinazione dell'eta' e' condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore eta' dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi. 3. La procedura e' avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilita' biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'eta' attribuibile. 4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita' e del suo livello di alfabetizzazione.