Art. 5 
 
      Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' 
 
  1. L'accertamento dell'eta'  e'  condotto  da  parte  di  personale
qualificato presso la struttura sanitaria  pubblica  individuata  dal
giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la  procedura  di
cui al comma 2; agli accertamenti  sanitari  si  procede  secondo  un
criterio   di   invasivita'   progressiva.   In   tutte    le    fasi
dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione  riservate
ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione. 
  2. La procedura per la  determinazione  dell'eta'  e'  condotta  da
un'equipe   multidisciplinare.   Tale   procedura   consiste    nello
svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche  sulle  pregresse
esperienze di  vita  rilevanti  per  l'accertamento,  di  una  visita
pediatrica  auxologica   e   di   una   valutazione   psicologica   o
neuropsichiatrica, alla presenza,  se  necessario,  di  un  mediatore
culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio
della procedura emergano elementi certi in ordine  alla  minore  eta'
dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi. 
  3.  La  procedura  e'  avviata  entro   tre   giorni   dalla   data
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  e
conclusa entro i successivi venti giorni.  La  relazione  conclusiva,
redatta  dall'equipe  multidisciplinare,  riporta  l'indicazione   di
attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di
errore  insito  nella  variabilita'  biologica  e   nelle   metodiche
utilizzate  ed  i  conseguenti  valori  minimo  e  massimo  dell'eta'
attribuibile. 
  4. Gli esiti della procedura  svolta  sono  comunicati  al  Giudice
della  tutela,  al  tutore  o  alla  persona  che   esercita,   anche
temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua
al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita'  e
del suo livello di alfabetizzazione.