Art. 6 Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'eta' 1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'eta'. 2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 e' notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. 4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, da' comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.