Art. 6 
 
              Provvedimento conclusivo del procedimento 
                     di determinazione dell'eta' 
 
  1. Sulla base delle risultanze  della  procedura  multidisciplinare
espletata ai  sensi  dell'articolo  5  e  di  tutti  gli  altri  dati
acquisiti  il  Giudice  della  tutela  adotta  il  provvedimento   di
attribuzione dell'eta'. 
  2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire  al  di
la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette
il   provvedimento   conclusivo   del   procedimento    dando    atto
dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato
nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2  e'  notificato
all'interessato, con allegata traduzione in una  lingua  al  medesimo
comprensibile, ed al  tutore  o  alla  persona  che  esercita,  anche
temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di  reclamo
secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. 
  4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato  alla
Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura
di  accoglienza  e  alla  Forza   di   Polizia   che   ha   richiesto
l'autorizzazione  alla  procedura  multidisciplinare;  la   Questura,
ricorrendone i presupposti, da' comunicazione  del  provvedimento  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  l'aggiornamento
delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.