Art. 3 Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto 1. All'articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti): «Art. 22 (Sanzioni). (Omissis). 3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.». - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 1, della citata legge 1° aprile 1999, n. 91, come modificato dalla presente legge: «Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1.Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione 2. (Abrogato). 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».