Art. 3 
 
           Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in 
        materia di traffico di organi destinati al trapianto 
 
  1. All'articolo 22-bis della legge 1°  aprile  1999,  n.  91,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «da tre a  sei  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da tre a otto anni»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3  e  4,  della
          legge 1° aprile 1999, n. 91  (Disposizioni  in  materia  di
          prelievi e di trapianti di organi e di tessuti): 
                «Art. 22 (Sanzioni). 
               (Omissis). 
              3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo  o  un
          tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la
          morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e  del
          decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n.  582,
          ovvero  ne  fa  comunque  commercio,  e'  punito   con   la
          reclusione da due a cinque anni e  con  la  multa  da  euro
          10.329.14 a euro 154.937.07. Se il  fatto  e'  commesso  da
          persona  che  esercita  una  professione  sanitaria,   alla
          condanna consegue  l'interdizione  perpetua  dall'esercizio
          della professione. 
              4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo  o
          un tessuto prelevato abusivamente da soggetto  di  cui  sia
          stata accertata la morte ai sensi della legge  29  dicembre
          1993, n. 578, e del decreto del Ministro della  sanita'  22
          agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due
          anni. Se il fatto e' commesso da persona che  esercita  una
          professione    sanitaria,    alla     condanna     consegue
          l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni
          dall'esercizio della professione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22-bis,  comma  1,
          della citata legge 1° aprile 1999, n. 91,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi
          destinati ai trapianti). -  1.Chiunque  a  scopo  di  lucro
          svolge opera di mediazione nella  donazione  di  organi  da
          vivente e' punito con la reclusione da tre a  otto  anni  e
          con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il  fatto e'
          commesso da persona che esercita una professione  sanitaria
          alla    condanna    consegue    l'interdizione     perpetua
          dall'esercizio della professione 
              2. (Abrogato). 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
          autorizzazione  acceda  a  sistemi  che  rendano  possibile
          l'identificazione  dei  donatori  o  dei  riceventi,  o  ne
          utilizzi i dati e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».