(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                   Composizione delle controversie 
 
    Qualsiasi    controversia    tra    le    Parti    che     derivi
dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo sara' composta
amichevolmente  mediante  consultazioni  e  trattative  attraverso  i
canali diplomatici.