(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il  presente  Accordo  entra  in  vigore  alla  data  dell'ultima
notifica scritta con  cui  ognuna  delle  parti  comunica  all'altra,
attraverso  i  canali  diplomatici,  l'avvenuto   adempimento   delle
rispettive procedure interne.