Art. 14. Disposizioni finali (1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi. (2) Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo. (3) La denuncia del presente Accordo non avra' conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso. (4) Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede. In fede di che, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico