(Accordo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    (1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di  cinque
(5)  anni,  automaticamente  rinnovabili  per  uguali  e   successivi
periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici  da
una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi. 
    (2) Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al  presente
Accordo  modifiche  ed  emendamenti,  che  saranno   predisposti   in
protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo  le
procedure qui stabilite  e  saranno  parte  integrante  del  presente
Accordo. 
    (3) La denuncia del presente Accordo  non  avra'  conseguenze  su
nessuno dei programmi o dei progetti in corso. 
    (4) Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede. 
    In fede di che, i  sottoscritti  -  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente  Accordo  in
due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui  testi  fanno
ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico