(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                        Autorita' competenti 
 
    (1) Le autorita' competenti  responsabili  dell'applicazione  del
presente Accordo sono: 
      (a) per il Governo  della  Repubblica  italiana,  il  Ministero
dell'interno; 
      (b) per il Governo della Repubblica  di  Angola,  il  Ministero
dell'interno. 
    (2) Le Parti collaborano in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Accordo, operando nell'ambito del diritto e  degli  obblighi
internazionali, nonche' della legislazione nazionale  in  vigore  nei
rispettivi Paesi. Il presente  Accordo  non  pregiudica  il  rispetto
degli obblighi discendenti in capo  all'Italia  dalla  partecipazione
all'Unione europea.