Art. 2. Autorita' competenti (1) Le autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: (a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno; (b) per il Governo della Repubblica di Angola, il Ministero dell'interno. (2) Le Parti collaborano in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito del diritto e degli obblighi internazionali, nonche' della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.