(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                       Settori di cooperazione 
 
    (1)   Le   Parti   collaborano   nella   prevenzione,   lotta   e
investigazione della criminalita' nelle seguenti aree: 
      (a) crimine organizzato transnazionale; 
      (b)   produzione,   traffico   e   contrabbando   di   sostanze
stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; 
      (c) tratta di persone e traffico illecito di migranti; 
      (d) traffico illecito di armi da fuoco,  munizioni,  esplosivi,
materiale nucleare, radioattivo e tossico; 
      (e) formazione del personale. 
    (2)  Le  Parti  collaborano,   inoltre,   nella   prevenzione   e
repressione  degli  atti   terroristici   in   conformita'   con   la
legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi  -  e  con  gli
obblighi   internazionali,   comprese   le   pertinenti   Convenzioni
internazionali e risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli  obblighi
discendenti  in  capo  all'Italia  dalla  partecipazione   all'Unione
europea.