Art. 3. Settori di cooperazione (1) Le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalita' nelle seguenti aree: (a) crimine organizzato transnazionale; (b) produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; (c) tratta di persone e traffico illecito di migranti; (d) traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; (e) formazione del personale. (2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi - e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.