(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
    Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni  dell'art.
3 del presente Accordo e in conformita' con la  propria  legislazione
nazionale, si impegnano a collaborare tramite: 
      (a)  lo  scambio  delle  informazioni   sui   reati   e   sulle
organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le  strutture  e  i
contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti; 
      (b) lo  scambio  delle  informazioni  sui  gruppi  terroristici
operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi  collegate,
nonche' sulle attivita' svolte; 
      (c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e
scientifici per  combattere  il  crimine,  comprese  le  informazioni
sull'analisi e le strategie di contrasto; 
      (d)  lo  scambio  delle  informazioni  sulla   formazione   dei
funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche  per
il contrasto della criminalita', con la  possibilita'  di  concordare
scambi di esperti e attivita' addestrative congiunte; 
      (e) lo scambio e l'analisi delle  informazioni  sulle  sostanze
stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e  sui  metodi
di  produzione  e  fabbricazione,  sui  canali  e  mezzi  usati   dai
trafficanti, comprese le modalita'  di  occultamento,  nonche'  sulle
principali tecniche di analisi; 
      (f)  lo  scambio  di  informazioni   di   carattere   operativo
finalizzato all'identificazione e  alla  localizzazione  di  persone,
oggetti e  denaro  riferibili  ad  attivita'  collegate  al  traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi  e  metodi  di
produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonche' delle tecniche
di occultamento; 
      (g) l'adozione delle misure necessarie al  fine  di  coordinare
l'attuazione di speciali tecniche  investigative,  come  le  consegne
controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza; 
      (h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati  per  il
contrasto della tratta di esseri umani  e  il  traffico  illecito  di
migranti attraverso le frontiere; 
      (i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli  altri
documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al
fine di individuare documenti falsi; 
      (j) l'identificazione e la riammissione  dei  propri  cittadini
presenti nel territorio dell'altro  Stato  in  situazione  irregolare
rispetto alla normativa sull'immigrazione; 
      (k) l'elaborazione di un protocollo applicativo  contenente  le
modalita' operative per una migliore attuazione della disposizione di
cui al punto precedente; 
      (l)  l'esecuzione  delle  richieste  di   assistenza   previste
nell'art. 5; 
      (m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente
di una Parte ritenga siano di interesse  per  l'Autorita'  dell'altra
Parte.