Art. 4. Modalita' di cooperazione Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 3 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite: (a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti; (b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonche' sulle attivita' svolte; (c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi e le strategie di contrasto; (d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', con la possibilita' di concordare scambi di esperti e attivita' addestrative congiunte; (e) lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle principali tecniche di analisi; (f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonche' delle tecniche di occultamento; (g) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza; (h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; (i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi; (j) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; (k) l'elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente; (l) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'art. 5; (m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.