Art. 6. Rifiuto dell'assistenza (1) L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali fondamentali oppure che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente o con i propri obblighi internazionali. (2) L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorita' competente della Parte richiesta. (3) Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni imposte dall'Autorita' richiesta. La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per le quali l'assistenza e' concessa. (4) All'Autorita' competente richiedente vengono notificati per iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta e i motivi su cui si basa tale rifiuto.