(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                       Rifiuto dell'assistenza 
 
    (1)  L'assistenza  prevista  nel  presente  Accordo  puo'  essere
respinta totalmente o in parte se  l'Autorita'  competente  richiesta
ritiene che  l'esecuzione  della  richiesta  possa  compromettere  la
sovranita',  la  sicurezza,  l'ordine  pubblico  o  altri   interessi
nazionali  fondamentali  oppure  che  sia   in   contrasto   con   la
legislazione   nazionale   vigente   o   con   i   propri    obblighi
internazionali. 
    (2) L'assistenza puo'  essere  rifiutata  se  l'esecuzione  della
richiesta implica un onere eccessivo per  le  risorse  dell'Autorita'
competente della Parte richiesta. 
    (3) Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere  una
decisione  sul  rifiuto  dell'assistenza  richiesta  nell'ambito  del
presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente  richiedente
al fine  di  stabilire  se  l'assistenza  puo'  essere  fornita  alle
condizioni imposte dall'Autorita' richiesta. 
    La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per  le  quali
l'assistenza e' concessa. 
    (4) All'Autorita' competente richiedente vengono  notificati  per
iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la  richiesta  e  i
motivi su cui si basa tale rifiuto.