(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    (1) L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure  atte
a garantire la sollecita e completa esecuzione  delle  richieste.  Di
regola, la richiesta dovra' essere espletata entro  i  trenta  giorni
seguenti, a decorrere dalla sua ricezione. 
    (2)   L'Autorita'   competente   richiedente   sara'    informata
immediatamente di qualsiasi circostanza  che  impedisce  l'esecuzione
della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 
    (3) Se l'esecuzione della richiesta  non  rientra  tra  i  poteri
dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima  provvede  a  darne
immediata notifica all'Autorita' competente richiedente. 
    (4) L'Autorita'  competente  richiesta  puo'  chiedere  tutte  le
informazioni  complementari  che  ritiene  necessarie  alla  adeguata
esecuzione della richiesta. 
    (5) L'Autorita' competente richiesta informa - al piu'  presto  -
l'Autorita'   competente   richiedente   dei    risultati    relativi
all'esecuzione della richiesta.