Art. 7. Esecuzione delle richieste (1) L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. Di regola, la richiesta dovra' essere espletata entro i trenta giorni seguenti, a decorrere dalla sua ricezione. (2) L'Autorita' competente richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. (3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente. (4) L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. (5) L'Autorita' competente richiesta informa - al piu' presto - l'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.