(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
   Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti 
 
    (1) Le Parti concordano che le informazioni e  i  dati  personali
trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati  unicamente
per gli scopi da  esso  previsti,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 
    (2) I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate
scambiate fra le Parti, in conformita' con  la  legislazione  interna
delle Parti in materia di  dati  e  informazioni,  sono  protetti  in
virtu' degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali. 
    (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione  dei  dati
personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme  a  quello
assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche  e
organizzative  per  tutelare  i  dati  personali  dalla   distruzione
accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla  diffusione
non autorizzata, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da
qualsiasi  altro  tipo  di  trattamento.  In  particolare,  le  Parti
adottano le opportune  misure  al  fine  di  garantire  che  ai  dati
personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 
    (4)  Le  informazioni  e  i  documenti  forniti  da  un'Autorita'
competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati
ad altri soggetti, Stati  o  organizzazioni  internazionali,  se  non
previo consenso dell'Autorita' competente che li ha forniti. 
    (5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte  ricevente  e'
tenuta a  rettificare,  bloccare  o  cancellare,  conformemente  alla
legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo
che siano inesatti o incompleti, se  la  raccolta  o  il  trattamento
successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme
applicabili alla Parte trasmittente. 
    (6) Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati
ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte
le misure necessarie ad  evitare  che  siano  utilizzati  in  maniera
errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la
rettifica di tali dati. 
    (7) Ciascuna Parte informa l'altra se viene a  conoscenza  che  i
dati trasmessi all'altra Parte  o  da  essa  ricevuti  ai  sensi  del
presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.