Art. 8. Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti (1) Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. (2) I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate scambiate fra le Parti, in conformita' con la legislazione interna delle Parti in materia di dati e informazioni, sono protetti in virtu' degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali. (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi altro tipo di trattamento. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. (4) Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorita' competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non previo consenso dell'Autorita' competente che li ha forniti. (5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. (6) Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. (7) Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all'altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.