(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                      Riunioni e consultazioni 
 
    (1) Al fine di agevolare l'esecuzione  del  presente  Accordo,  i
rappresentanti delle Autorita' competenti  possono,  ove  necessario,
tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di  migliorare  la
cooperazione. 
    (2) Le riunioni si  svolgono  alternativamente  in  Italia  e  in
Angola.